Contratto Tipo – Associazione Granaria di Milano
Alla base dello scambio merci / denaro vi è un contratto fra Compratore e Venditore, in forma diretta, B2B, o attraverso l’intervento di un mediatore, broker, che ne facilita l’incontro.
A dare forma compiuta e scritta all’accordo fra le parti sono i contratti e le conferme di compravendita, tipiche per i mediatori.
Un tempo il mercato delle merci agricole ed alimentari si presentava con una pluralità di prodotti, anche analoghi o riconducibili a gruppi omogenei. Ogni prodotto aveva proprie condizioni di commercializzazione riguardanti l’esecuzione e le caratteristiche merceologiche o qualitative.
Semplificare, sveltire, ridurre i costi: sembra detto oggi eppure sono gli obiettivi che dalla fondazione della Granaria di Milano, 1902, hanno portato l’Associazione a redigere contratti unificati fra le merci, composti da due parti, integrate fra loro:
- le Condizioni Generali Unificate: stabiliscono le regole di esecuzione dello scambio e sono uguali e valide per le principali materie prime agroalimentari e per i prodotti vegetali a destinazione energetica. Esse riguardano: qualità, tolleranze ed abbuoni, campionamento ed analisi, quantità, termini e disposizioni per l’esecuzione del contratto, luogo e modalità di consegna, diritto di rifiuto della merce, pagamento, inadempienze, cause di forza maggiore, clausola compromissoria.
- il Contratto Tipo della specifica merce o di gruppi omogenei di merci: stabilisce le caratteristiche merceologiche tipiche del prodotto o del gruppo di prodotti aventi la stessa destinazione d’uso ed i relativi abbuoni allorquando il prodotto scambiato non fosse conforme all’accordo pattuito
Sono regole condivise fra i giocatori e liberamente accettate, spesso anche oltre i confini della Granaria. Compratore e venditore le applicano perché ne riconoscono funzionalità ed equilibrio fra gli opposti interessi delle parti.
L’affare si fa rapidamente perché si deve discutere e non è poco, di prezzo, quantità, tempi e modi di consegna ma si applicano regole conosciute, che non vanno definite ogni volta. Fare rapidamente significa ridurre i costi di commercializzazione con vantaggi che arrivano fino al consumatore finale.
Elenco contratti:
SEMI OLEOSI, PROTEICHE E DERIVATI
RISO, RISONE E DERIVATI
Contratto 110 – Risi e rotture di riso
Contratto 110bis – Riso lavorato parboiled
Contratto 14 – Pule e cascami di riso – CIF
Contratto 12 – Pule e cascami di riso – f.co vagone o veicolo
Contratto 13 – Pule e cascami di riso – FOB
Contratto 15 – Riso e rotture di riso – CIF
Contratto 15 – Rice and broken rice – CIF
Contratto 16 – Riso e rotture di riso – FOB
OLII E GRASSI
Contratto 133 – Germe di granoturco, vinaccioli secchi, semi di pomodoro
Contratto 138 – Grassi animali fusi grezzi
Contratto 138 – Dripping Animal Fat – EN
Contratto 140 – Oli da semi o da frutti oleosi ed altri oli di origine animale, raffinati
Contratto 141 – Oli di oliva vergini lampanti
Contratto 134 – Oli greggi di semi, frutti oleosi, oli acidi di raffinazione